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La formazione obbligatoria in cantiere: percorsi, obblighi e responsabilità


Nel contesto della cantieristica navale, la formazione obbligatoria rappresenta il primo strumento concreto di prevenzione. Non si tratta di un passaggio burocratico, ma di un investimento strutturale in sicurezza, consapevolezza e professionalità. L’attenzione alla formazione è sancita in modo rigoroso dal D.Lgs. 81/2008, in particolare agli articoli 36 e 37, ed è regolata dagli Accordi Stato-Regioni, che ne definiscono durata, contenuti e periodicità.


Ma cosa significa, in termini concreti, “formazione obbligatoria”? Quali sono i percorsi previsti? Chi è responsabile della loro attuazione? E come si traducono queste norme nella quotidianità di un cantiere navale?




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Enrico ha 47 anni e lavora da oltre vent’anni nei cantieri navali. È un montatore esperto, abituato a valutare i rischi “a occhio”. Quando l’azienda propone un aggiornamento sulla sicurezza, lui rifiuta:


“Faccio questo mestiere da una vita, non mi serve un altro corso.”

Durante l’allestimento di una zona angusta, si muove senza indossare l’imbracatura. “Tanto conosco ogni centimetro”, pensa. Ma un piede in fallo su un pannello sconnesso lo costringe a un infortunio evitabile.

Quel gesto, frutto di esperienza mal gestita e fiducia eccessiva, lo costringe a giorni di stop e lo riporta a riflettere sull’importanza della formazione, anche per chi lavora da tempo.


Luisa, invece, ha 23 anni ed è al suo primo contratto nel cantiere. Prima dell’ingresso operativo ha seguito una formazione specifica per lavori in quota e spazi confinati. Ogni mattina ripassa mentalmente le procedure e controlla l’attrezzatura. Quando nota un collega operare senza maschera di protezione in sala verniciatura, non esita a segnalarlo al preposto.

Il suo gesto – maturato da una formazione efficace – evita un’esposizione tossica.


Questi due episodi riflettono una verità elementare: la formazione non è solo un obbligo di legge. È un atto di responsabilità personale e collettiva, che deve coinvolgere giovani e veterani allo stesso modo.


La normativa: articoli, accordi e obblighi


Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) stabilisce che ogni lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai rischi specifici legati alle mansioni svolte.


Secondo l’articolo 37, la formazione deve:

  • avvenire entro 60 giorni dall’assunzione

  • essere commisurata ai rischi presenti nel luogo di lavoro

  • comprendere una parte generale (concetti di rischio, prevenzione, soggetti del sistema sicurezza) e una parte specifica (in base al livello di rischio: basso, medio, alto)

  • essere aggiornata periodicamente (ogni 5 anni, o prima in caso di cambiamento mansione o introduzione di nuovi rischi)

  • Gli Accordi Stato-Regioni del 2011 e del 2016 hanno definito la durata e i contenuti minimi:


Tipologia di formazione


Formazione generale (tutti) 4 ore

Formazione specifica rischio alto (cantieri) 12 ore

Aggiornamento periodico (ogni 5 anni) 6 ore



Anche dirigenti, preposti, RLS, RSPP, lavoratori autonomi e appaltatori devono seguire percorsi formativi specifici, calibrati sui rispettivi ruoli e responsabilità.


I soggetti responsabili


La normativa individua con precisione chi è tenuto ad attivare e garantire la formazione:


Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare, formare e addestrare ogni lavoratore in modo gratuito, documentato e tracciabile. È una responsabilità non delegabile.


Il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) collabora alla programmazione dei percorsi formativi, analizzando i rischi e le necessità formative in relazione alle attività svolte.


Il preposto vigila sull’applicazione concreta delle misure di sicurezza, inclusa la corretta formazione del personale affidato.


Il lavoratore ha il dovere di partecipare ai corsi, applicare le competenze apprese e contribuire attivamente alla cultura della sicurezza.



Dalla teoria alla pratica: percorsi concreti nei cantieri navali


Nel settore navale, le condizioni operative sono spesso complesse: spazi angusti, lavori in quota, saldature, esposizione a sostanze chimiche, movimentazione carichi. È dunque fondamentale che la formazione non si limiti a una lezione frontale, ma comprenda:


  • Simulazioni pratiche (uso imbracature, estintori, evacuazioni)

  • Analisi di casi reali e incidenti in cantiere

  • Focus su dispositivi di protezione individuale

  • Briefing giornalieri sui rischi prima dell’ingresso in area operativa



Un buon esempio è rappresentato dai corsi svolti in collaborazione con enti bilaterali, associazioni di categoria e i consulenti HSE delle aziende appaltatrici. In questi contesti si lavora non solo sulla norma, ma anche sul comportamento sicuro, con un linguaggio accessibile e un approccio esperienziale.




Le sanzioni (e le conseguenze reali)


Omettere la formazione può portare a sanzioni da 1.200 a 5.200 euro per lavoratore e, in caso di infortuni, può costituire un’aggravante penale per il datore di lavoro.

Ma oltre le cifre, c’è la responsabilità etica: ogni infortunio evitabile è un fallimento del sistema prevenzione.



Costruire consapevolezza prima di costruire navi


La formazione è molto più di un obbligo: è il primo vero DPI, lo strumento con cui ogni lavoratore entra in cantiere già protetto da ciò che sa.

In Joint Venture Consorzio lo sappiamo bene: per questo, ogni nostro collaboratore riceve una formazione specifica, aggiornata e contestualizzata.

Non si tratta solo di conformità normativa, ma di costruire una cultura della sicurezza che protegga le persone prima ancora delle strutture.


Come ci ha insegnato Salvatore, l’esperienza senza aggiornamento può essere un rischio.

E come ci ha dimostrato Luisa, la conoscenza può diventare il primo gesto di cura sul lavoro.

 
 
 

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